Psichiatria: no al protocollo aggiuntivo alla Convenzione di Oviedo

TRATTAMENTO OBBLIGATORIO, IL PROTOCOLLO DI OVIEDO NON TUTELA I DIRITTI DELLE PERSONE CON SOFFERENZA MENTALE

SOS Sanità e La Società della Ragione hanno aderito alla campagna “Withdraw Oviedo”, lanciata dallo European Disability Forum, e chiedono al governo italiano di non dare il suo assenso al Protocollo aggiuntivo alla Convenzione di Oviedo in tema di trattamento involontario e di internamento involontario per i pazienti psichiatrici, che sarà votato dal Comitato di Bioetica del Consiglio d’Europa dall’1 al 4 giugno.

La bozza di protocollo aggiuntivo è contraria al diritto internazionale in materia di diritti umani, in particolare alla Convenzioni Onu sui diritti delle persone disabili e rischia di consolidare la istituzionalizzazione delle persone con disabilità mentale. Inoltre, legittima e rafforza la contenzione, senza alcun riferimento al superamento di questa pratica di violazione dei diritti umani.

La bozza di protocollo contrasta radicalmente con la legge 180, in quanto reintroduce l’internamento (Involuntary placement), come in era manicomiale; rilancia l’idea della pericolosità sociale del paziente psichiatrico (che infatti sarà internato con provvedimento giudiziario), non pone alcun limite temporale al trattamento e all’internamento involontari.

Fonte: Societadellaragione.it e Sossanita.org

Segue un estratto dalla convenzione di Oviedo.

Convenzione per la protezione dei Diritti dell’Uomo e della dignità dell’essere umano nei confronti dell’applicazioni della biologia e della medicina : Convenzione sui Diritti dell’Uomo e la biomedicina

Oviedo, 4 aprile 1997

Traduzione non ufficiale

Capitolo I – Disposizioni generali

Articolo 1 – Oggetto e finalità

Le Parti di cui alla presente Convenzione proteggono l’essere umano nella sua dignità e nella sua identità e garantiscono ad ogni persona, senza discriminazione, il rispetto della sua integrità e dei suoi altri diritti e libertà fondamentali riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina. Ogni Parte prende nel suo diritto interno le misure necessarie per rendere effettive le disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 2 – Primato dell’essere umano

L’interesse e il bene dell’essere umano debbono prevalere sul solo interesse della società o della scienza.

Articolo 3 – Accesso equo alle cure sanitarie

Le Parti prendono, tenuto conto dei bisogni della salute e delle risorse disponibili, le misure appropriate in vista di assicurare, ciascuna nella propria sfera di giurisdizione, un accesso equo a cure della salute di qualità appropriata.

Articolo 4 – Obblighi professionali e regole di condotta

Ogni intervento nel campo della salute, compresa la ricerca, deve essere effettuato nel rispetto delle norme e degli obblighi professionali, così come nel rispetto delle regole di condotta applicabili nella fattispecie 2.

Capitolo II – Consenso

Articolo 5 – Regola generale

Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato.

Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell’intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi.

La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso.

Articolo 6 – Protezione delle persone che non hanno la capacità di dare consenso

  • Sotto riserva degli articoli 17 e 20, un intervento non può essere effettuato su una persona che non ha capacità di dare consenso, se non per un diretto beneficio della stessa.
  • Quando, secondo la legge, un minore non ha la capacità di dare consenso a un intervento, questo non può essere effettuato senza l’autorizzazione del suo rappresentante, di un’autorità o di una persona o di un organo designato dalla legge.
  • Il parere di un minore è preso in considerazione come un fattore sempre più determinante, in funzione della sua età e del suo grado di maturità.
  • Allorquando, secondo la legge, un maggiorenne, a causa di un handicap mentale, di una malattia o per un motivo similare, non ha la capacità di dare consenso ad un intervento, questo non può essere effettuato senza l’autorizzazione del suo rappresentante, di un’autorità o di una persona o di un organo designato dalla legge.
  • La persona interessata deve nei limiti del possibile essere associata alla procedura di autorizzazione.
  • Il rappresentante, l’autorità, la persona o l’organo menzionati ai paragrafi 2 e 3 ricevono, alle stesse condizioni, l’informazione menzionata all’articolo 5.
  • L’autorizzazione menzionata ai paragrafi 2 e 3 può, in qualsiasi momento, essere ritirata nell’interesse della persona interessata.

Articolo 7 – Tutela delle persone che soffrono di un disturbo mentale

La persona che soffre di un disturbo mentale grave non può essere sottoposta, senza il proprio consenso, a un intervento avente per oggetto il trattamento di questo disturbo se non quando l’assenza di un tale trattamento rischia di essere gravemente pregiudizievole alla sua salute e sotto riserva delle condizioni di protezione previste dalla legge comprendenti le procedure di sorveglianza e di controllo e le vie di ricorso.

Clicca qui sotto per scaricare il testo completo della convenzione di Oviedo:

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1 comment

vanni pecchioli says:

No al protocollo aggiuntivo

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